Diventare Radioamatori

Per svolgere l’attività di Radioamatore bisogna:

  • Conseguire la patente di operatore di stazione di radioamatore;
  • Richiedere l’assegnazione del nominativo di chiamata;
  • Richiedere l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore.

L’età minima per il conseguimento della Patente da Radioamatori è 14 anni.

Programma di esame per conseguire la patente di radioamatore

Il programma di esame è riportato nell’allegato 26, sub allegato D, (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), così suddiviso:

  • Parte A – Questioni di natura tecnica.
  • Parte B – Regole e procedure d’esercizio nazionali ed internazionali.
  • Parte C – Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite.

Tipi di Patente (Autorizzazione)

L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore e’ di due tipi:

  • Classe A – Ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
  • Classe N – corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

Prove d’esame

L’esame consiste di una prova scritta, da tenersi presso l’ispettorato territoriale competente (casa del made in Italy), composta da 50 domande a risposta multipla, delle quali 30 inerenti agli argomenti di natura tecnica del programma d’esame (parte A) e le rimanti 20 inerenti agli argomenti di natura procedurale e regolamentare (parte B e C). Per il superamento della prova d’esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate e pertanto l’esame si intende superato ove il candidato risponda correttamente a 30 domande (18 domande di natura tecnica e a 12 domande di natura procedurale e regolamentare). Per il candidato ammesso all’esame con esonero parziale dalla prova, l’esame si intende superato ove il candidato risponda correttamente a 12 domande di natura procedurale e regolamentare.

Esonero parziale prove d’esami

Sono parzialmente esonerati dalle prove d’esami coloro possano comprovare la conoscenza degli argomenti d’esame della parte A del programma di cui al sub allegato D del Codice delle comunicazioni elettroniche ed in particolare coloro siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. Certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator’s Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;
  2. Certificati di competenza o di addestramento conseguiti all’estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purché’ riconosciuti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
  3. Certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
  4. Diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.

Sono altresì parzialmente esonerati dalle prove d’esami coloro siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  1. Laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell’informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;
  2. laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’università ‘ e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell’informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;
  3. Laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;
  4. Diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
  5. Diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) e d), rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi.

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